Riforma Penale: Maggiore Tutela per le Comunicazioni tra Difensore e Assistito

La recente riforma penale, introdotta con la legge 114/2024 e voluta dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio, in vigore dal 25 agosto scorso, prevede un significativo rafforzamento delle tutele riguardanti le comunicazioni tra difensore e assistito. Tra le novità principali, l’obbligo di interrompere immediatamente le intercettazioni qualora emergano comunicazioni riservate tra avvocato e cliente, estendendo il divieto a tutte le forme di comunicazione.

Queste misure si inseriscono nel solco di un percorso già avviato con la legge di conversione del decreto-legge 105/2023, mirato a garantire la riservatezza delle comunicazioni legali e a limitare la pubblicazione delle intercettazioni, soprattutto quelle che coinvolgono soggetti terzi estranei al procedimento penale.

Comunicazioni tra Avvocato e Assistito

Le prime modifiche riguardano l’articolo 103 del Codice di procedura penale, che protegge la libertà del difensore e l’esercizio del diritto di difesa. La riforma introduce l’obbligo per le autorità inquirenti di interrompere immediatamente qualsiasi intercettazione se viene accertato che la comunicazione coinvolge il difensore e il suo assistito. Questo rappresenta un importante cambio di paradigma: in passato, la giurisprudenza ammetteva l’intercettazione con un controllo successivo da parte del giudice. Ora, grazie al nuovo comma 6-ter dell’articolo 103, ogni forma di comunicazione, incluse quelle digitali come messaggi vocali o WhatsApp, è protetta se riconducibile alla relazione difensiva, salvo che non costituisca il corpo del reato.

Questa tutela rafforza il principio di parità tra accusa e difesa, evitando intrusioni potenzialmente lesive del segreto professionale e del diritto a una difesa libera e riservata.

Limiti alla Pubblicazione delle Intercettazioni

La legge 114/2024 introduce nuovi limiti stringenti anche alla pubblicazione delle intercettazioni. È vietata la divulgazione, totale o parziale, di comunicazioni non riportate nei provvedimenti del giudice o utilizzate durante il dibattimento. Inoltre, la norma vieta la distribuzione di copie delle intercettazioni a soggetti terzi, anche dopo la cessazione del segreto investigativo, a meno che non siano necessarie per altri procedimenti specifici.

Questa misura mira a tutelare la privacy dei soggetti coinvolti, evitando che le intercettazioni possano essere utilizzate a fini diversi da quelli processuali, garantendo così un ulteriore livello di riservatezza.

Protezione della Privacy dei Terzi

Un altro aspetto centrale della riforma è la tutela della riservatezza dei terzi estranei al procedimento. Le nuove regole stabiliscono che nei brogliacci redatti dalla polizia giudiziaria non debbano essere riportati i dati personali di soggetti terzi, salvo che siano strettamente rilevanti per le indagini. Questi dati non devono essere neppure inclusi nei provvedimenti giudiziari, a meno che non siano essenziali per la comprensione del caso, e devono rimanere custoditi nell’archivio delle intercettazioni, sotto la responsabilità del Procuratore della Repubblica.

Questo sistema di protezione segue la linea delle precedenti modifiche introdotte con la legge di conversione del decreto-legge 105/2023, che aveva già limitato la trascrizione delle intercettazioni ai soli elementi rilevanti per l’indagine, escludendo dati identificativi di soggetti non coinvolti direttamente.

Garanzie e Controlli Rafforzati

Infine, la riforma rafforza il controllo del Giudice per le indagini preliminari (Gip) sull’utilizzo delle intercettazioni e sulla richiesta del Pubblico Ministero di impiegare captatori informatici. Tuttavia, rimangono in vigore le disposizioni più rigide per le intercettazioni relative ai reati di criminalità organizzata, estese anche a fattispecie non associative, come confermato dalla Cassazione con sentenza 47643/2023.

Le misure adottate dalla legge 114/2024 confermano l’impegno del legislatore a bilanciare il diritto alla riservatezza con le esigenze investigative, in un quadro normativo che rafforza le garanzie difensive e limita l’abuso delle intercettazioni.