Oggi entra in vigore il decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, che introduce “Misure urgenti per contrastare la violenza contro i professionisti sanitari durante l’esercizio delle loro funzioni, nonché il danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria.”
In dettaglio, il decreto prevede:
- L’aggiunta di un nuovo terzo comma all’art. 635 del codice penale, che stabilisce: “Chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie, residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza o minaccia, oppure durante la commissione del reato di cui all’art. 583-quater, distrugge, deteriora o rende inservibili beni destinati al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con una multa fino a 10.000 euro.”
- L’introduzione di una nuova circostanza aggravante per il reato sopra citato, applicabile se “il fatto è commesso da più persone riunite” (art. 635, comma terzo, 2° periodo, c.p.).
- L’obbligo di arresto in flagranza per il “delitto previsto dall’art. 583-quater, secondo comma, del codice penale” (art. 380, comma 2, lett. a-ter, c.p.p.).
- L’obbligo di arresto in flagranza per il nuovo reato introdotto all’art. 635, comma terzo, del codice penale (art. 380, comma 2, lett. a-quater, c.p.p.).
- La possibilità di riconoscere la flagranza differita anche per reati non colposi, connessi a episodi di violenza o danneggiamento nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie, sul modello già adottato per i reati di violenza di genere o durante manifestazioni sportive (art. 382-bis, comma 1-bis, c.p.p.).
È importante notare che il riferimento all’art. 635, comma terzo, c.p., contenuto nell’art. 550, comma 2, c.p.p. (relativo al procedimento per citazione diretta), va ora inteso come riferito all’art. 635, quarto comma, c.p. (danneggiamento in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico). Pare che il legislatore abbia omesso di modificare anche l’art. 550, comma 2, c.p.p.
Infine, si precisa che la norma citata riguarda una circostanza aggravante, e non un reato autonomo, come chiaramente stabilito dall’art. 582, secondo comma, c.p., recentemente modificato proprio per eliminare dubbi interpretativi.
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