Il tribunale di Napoli, con sentenza 3236 del 22.3.2024, ha statuito che le conversazioni su whatsapp ed ed sms non possono essere usati quale prova, se prodotti con semplice trascrizione su programma di scrittura.

Interessante pronuncia che allarga il campo di analisi alla utilizzabilità degli ormai comuni strumenti di comunicazione e ricerca, quali ad esempio, google Earth.

La giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata sul tema.
principi consolidato è che “quanto alla registrazione di tali conversazioni, operata da uno degli interlocutori, essa costituisce una forma di memorizzazione di un fatto storico, della quale si può certamente disporre legittimamente ai fini probatori, trattandosi di una prova documentale” in piena applicazione di quanto statuto dall’art. 234 CPP.

La Corte partenopea ha dovuto applicare  il principio per cui l’utilizzazione di tali prove è condiizonata all’acquisizione del supporto su cui essa è contenuto scontrandosi con la difficoltà spesso oggettiva di deposito del dispositivo originale.

A ciò si aggiunga la intuitiva difficoltà di individuare ed identificare quale sia l’originale in un’era sempre più digitale.
la soluzione adottata, che appare quasi un consiglio operativo, è auqella della copia forense del dispositivo.

il principio di inutilizzabilità delle mere trascrizioni “word” (rectie file editabili) non trova applicazione per i messaggi in PDF (portable document formt) che, per sua natura è un formato non modificabile.
ed ancora, tale principio di esclusione della utilizzabilità non pera per gli screeshot.

Sono da ritenersi pienamente utilizzabili i messaggi sms fotografati dallo schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili in quanto “non è imposto alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che consiste nella realizzazione di una fotografia e che si caratterizza soltanto per il suo oggetto, costituito appunto da uno schermo” sul quale sia visibile un testo o un’immagine non essendovi alcuna differenza tra una tale fotografia e quella di qualsiasi altro oggetto” (Cass. pen., sez. III, 8332/19).

Analogo principio applicativo opera di conseguenza anche per le “istantaneee” di schermo su computer così come la giurisprudenza penale ha precisato come «i fotogrammi scaricati dal sito internet Google Earth, in quanto rappresentano fatti, persone o cose, costituiscono prove documentali pienamente utilizzabil