Con ordinanza del 24 febbraio 2023, il Giudice dell’esecuzione mobiliare del Tribunale di Palermo, sez. VI civile, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 61 del Codice antimafia, in riferimento agli artt. 24 e 102 Cost.

La questione oggetto della presente rimessione atteneva ad una procedura di esecuzione forzata presso terzi, promossa in danno di una società nei confronti della quale era stato emesso un provvedimento di confisca divenuto irrevocabile prima dell’inizio della procedura esecutiva. 

Parte debitrice aveva proposto opposizione all’esecuzione invocando l’impignorabilità ex art. 55 cod. antimafia il quale, più precisamente, vieta, già dopo il sequestro di prevenzione, la proposizione di azioni esecutive sui beni oggetto del provvedimento.

Nella specie, il credito era sorto posteriormente al sequestro di prevenzione e, in particolare, per servizi resi dopo e in ragione dell’assoggettamento della società al sequestro stesso; si trattava, perciò, di credito prededucibile nella fase liquidatoria del procedimento di prevenzione.

Il Tribunale rimettente, a fronte del sopra descritto contesto, lamentava un vulnus complessivo dovuto alla preclusione in capo al creditore di ottenere soddisfacimento del credito (sorto dopo il sequestro di prevenzione) nella sede ordinaria dell’espropriazione forzata, stante il disposto dell’art. 55 cod. antimafia; possibilità che sarebbe, invece, riconosciuta – ma in termini ritenuti inadeguati – nel procedimento speciale di liquidazione previsto dall’art. 61 cod. antimafia a seguito della definitività della confisca di prevenzione. 

Il contesto così delineato induceva il Tribunale a sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione al contrasto scaturente tra gli artt. 55, 61 cod. antimafia e gli artt. 24 e 102 Cost.

Per quel che interessa ai fini della presente disamina, la Consulta – con sent. n. 12 del 8 febbraio 2024 – ha chiarito che i crediti prededucibili nella procedura di prevenzione godono, in verità, di una più rapida tutela ex art. 54 cod. antimafia, rispetto a quella prevista per gli altri crediti anteriori al sequestro. 

In primis, tali crediti non debbono essere verificati secondo la procedura di accertamento generalmente prevista dagli artt. 57, 58 e 59 cod. antimafia e, qualora tali crediti siano “liquidi, esigibili e non contestati ovvero accertati in via definitiva in sede di cognizione […] possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto in cui confluiscono i crediti non prededucibili, assoggettati alla procedura di accertamento, e, quindi, anche prima della redazione dello stesso piano, sempre che l’attivo sia sufficiente e che il pagamento non comprometta la gestione […] e che sussistano le condizioni per il pagamento immediato“. 

Inoltre, “nei casi in cui oggetto di confisca siano beni organizzati in azienda e il tribunale ne abbia autorizzato la prosecuzione dell’attività – prosegue la Consulta – la distribuzione avviene mediante prelievo delle somme disponibili secondo criteri di graduazione e proporzionalità, conformemente all’ordine assegnato dalla legge“. 

Nel caso in cui tali crediti non siano stati già soddisfatti anteriormente all’irrevocabilità del provvedimento di confisca, ai sensi dell’art. 61 cod. antimafia, questi precedono tutti gli altri nel progetto (e nel successivo piano) di pagamento redatto dall’Agenzia. 

Pur permanendo l’impossibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive, resta ferma la possibilità per il creditore di un credito prededucibile di dolersi – tramite opposizione al giudice – della mancata autorizzazione al pagamento da parte del giudice delegato nell’ambito della procedura di prevenzione o del non essere stato prioritariamente inserito nel piano di pagamento dei crediti. 

Nel primo caso, ciò sarà possibile, dopo il sequestro di prevenzione, mediante opposizione disciplinata dall’art. 59 co. 6 cod. antimafia in favore dei c.d. “creditori esclusi”; in caso di definitività della confisca e comunicazione del piano di pagamento redatto dall’Agenzia, invece, lo si potrà fare, ex art. 61 co. 7, tramite ricorso – nel termine di dieci giorni – alla sezione civile della Corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca.

Dr.ssa Caterina Piacentino