Depositata proposta di legge composta da un solo articolo nel nuovo capo I bis del procedimento d’ingiunzione semplificato.
Secondo la proposta l’avvocato potrebbe emettere l’ingiunzione con cui intima al debitore il pagamento entro 40 giorni.
la competenza dovrebbe essere limitata ad importi entro 10.000 euro, se il diritto fatto valere è provato per iscritto ai sensi del 634 CPC o se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali.
Il debitore potrà fare opposizione.
In assenza sarà il giudice, prima di emettere l’esecutività a valutare i presupposti, ai sensi del 656 bis, pena nullità del decreto.
In caso di insussistenza dei presupposti in fatto, con l’opposizione il creditore viene condannato ad una somma pari al doppio del contributo unificato.
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