CARTABIA – cass 1296.24 – Decreto Penale di Condanna.
“Lo sconto di pena di un quinto per la mancata opposizione al decreto penale di condanna – come previsto dalla Riforma Cartabia – si applica anche se il provvedimento del giudice è stato adottato prima dell’entrata in vigore delle nuove norme e notificato successivamente alla data del 30 dicembre 2022. Infatti, pur trattandosi di norma processuale essa reca un trattamento di favore “sostanziale” nell’ipotesi di non prosecuzione del processo nei gradi successivi. L’applicazione retroattiva colma la circostanza di fatto che – già in vigore la norma premiale – il condannato non abbia ricevuto l’avviso al momento dell’emissione del decreto in data ante Riforma. Avviso che, invece, d’ora in poi il Gip è tenuto a dare alla parte e dove questa viene informata della possibilità di ottenere lo sconto del quinto della pena pecuniaria attraverso esplicita rinuncia – entro 15 giorni dalla notifica del decreto – ad opporsi alla condanna e procedendo entro lo stesso termine ad effettuare il pagamento.
Come afferma la Cassazione penale – con la sentenza n. 1296/2024 – va accolta la domanda del ricorrente che nel caso concreto chiedeva al Gip l’applicazione dello sconto una volta scaduto il termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna. La nuova versione dell’articolo 460 Cpp va applicata, quindi, anche alle istanze proposte al Gip dopo la scadenza dei 15 giorni per opporsi proprio in ragione del mancato avviso relativo alla possibilità di ottenere lo sconto di pena se si paga la somma risultante entro lo stesso termine di 15 giorni dalla notifica del decreto con contestuale rinuncia ad opporvisi.
La decisa applicazione retroattiva della norma premiale mirata al fine deflattivo dei contenziosi comporta che lo sconto automatico di pena in caso di rinuncia all’opposizione vada riconosciuto anche nel caso in cui sia scaduto il termine per l’opposizione al dereto penale notificato però dopo l’entrata in vigore della Cartabia che ha aggiunto la lettera h ter) all’articolo 460 del Codice di procedura penale.” Paola Rossi
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