La Corte di Cassazione, con la recente Ordinanza 5177/24 del 27.02.2024 apporta un contributo chiarificatore sul delicato tema dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

L’obbligo di mantenimento non può gravare sine die sulle finanze del genitore obbligato.

per il “figlio adulto” in ragione del principio dell’autoresponsabilità, deve essere particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa

Sulla base di tale principio è stato escluso il mantenimento in favore del figlio che ha compiuto 29 anni senza lavoro e senza avere conseguito un titolo di studio.

E’ un principio in controtendenza che evidenzia l’obbligo del figlio di perseguire un percorso lavorativo o di formazione, evitando l’obbligo di mantenimento oltre un ragionevole periodo di tempo

La Corte ha anche evidenziato che le difficoltà a fare fronte alle esigenze di sostentamento sono oggi calmierate dai numerosi strumenti di assistenza sociale.

Il Tribunale dovrà, pertanto, con rigore motivazionale, accertare non solo la situazione finanziaria dei genitori e le esigenze del figlio ma anche il suo impegno verso l’ottenimento dell’indipendenza economica.